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Piedicavallo, 20 giugno 2003

 Allegato A allo Statuto,

Statuto del Consorzio Forestale “Piedicavallo”

Costituitosi il 6 novembre 1980 con atto notarile presso il

Notaio Caroli Avv. Cosimo, via Bertodano 11, Biella,

con 98102 del repertorio e 22434 di raccolta,

registrato a Biella il 26-11-1980 al N. 5548

  

Art. 1 - Allo scopo di valorizzare la funzione economica e ambientale del bosco e della foresta dell’Alta Valle Cervo, per recuperare zone abbandonate od irrazionalmente coltivate, per attuare urgentemente sistemazioni e miglioramenti di zone interessate da degradazioni del bosco e del cotico erboso, si costituisce il Consorzio Forestale “Piedicavallo”.

 

Art. 2 – Il Consorzio ha la durata di 99 anni dalla data dell’atto costitutivo e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.

Art. 3 – Sono organi del Consorzio:

         L’assemblea dei Soci.

         Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

 

Art. 4 – L’amministrazione del Consorzio è affidata al C.d.A. , eletto dall’Assemblea dei Soci.

Il C.d.A. è composto da cinque membri che eleggono un presidente, un vice presidente ed un segretario. La tenuta contabile (cassiere) può essere conseguita da un membro del C.d.A. o da un socio.

Possono partecipare alle sedute del C.d.A. , a titolo esclusivamente consultivo:

         I rappresentanti del Comune di Piedicavallo e della Comunità Montana “ La Bürsch”

         I soci ai quali il C.d.A. debba dare o chiedere spiegazioni.

In caso di assenza o impedimento del presidente possono fare le sue veci il vice-presidente o il segretario, salvo che il C.d.A. non disponga diversamente.

I soci possono farsi rappresentare  nell’assemblea e nel C.d.A. anche per delega.

 

Art. 5 – I consiglieri permangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

Qualora venisse a mancare un consigliere, il C.d.A. può cooptare un socio per la durata del mandato. Detta cooptazione dovrà essere notificata nella prima assemblea.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente alle riunioni per tre sedute consecutive verrà dichiarato decaduto e sarà sostituito.

 

Art. 6 – Il C.d.A. è convocato dal presidente qualora lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due consiglieri.

 

Art. 7 – Le delibere del C.d.A. sono valide qualora intervenga la maggioranza dei consiglieri e le approvino la maggioranza degli intervenuti. Il consigliere personalmente interessato si astiene dal voto.

Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale quello del presidente, mentre in quelle segrete la parità impone la reiezione della proposta.

 

Art. 8 – Possono esser soci del Consorzio tutti i possessori, persone fisiche o giuridiche, di proprietà iscritte nel Catasto del Comune di Piedicavallo dopo aver fatto domanda di ammissione e dichiarazione scritta di adesione piena ed intera al presente atto e dichiarato di sottoporsi a tutti gli obblighi e norme sociali. I proprietari possono aderire con tute o alcune delle loro proprietà.

I proprietari possono essere rappresentati dai loro eredi.

Il C.d.A., verificati i requisiti richiesti, delibera l’ammissione.

I soci verranno inseriti in un elenco (cartaceo o informatico) detto “libro dei soci”.

 

Art. 9 – Il recesso del socio deve essere notificato con preavviso di almeno un anno al C.D.A. per iscritto e sarà annotato sul “libro dei soci”. Spetta al C.d.A. determinare l’entità di eventuali danni arrecati dal socio recedente.

 

Art. 10 – Il C.d.A. può procedere all’espulsione del socio che venga a trovarsi, dopo l’iscrizione, in situazione di evidente violazione dello Statuto.

 

Art. 11 – Le modalità e cadenze delle riunioni dell’assemblea dei soci vengono definite nel “Regolamento del Consorzio”.

 

Art. 12 – Il C.d.A. è incaricato della gestione del Consorzio essendo di sua competenza tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

Art. 13 – Il presidente del C.d.A. rappresenta il Consorzio di fronte a terzi. Egli ha la firma sociale.

Nei casi di urgenza il presidente provvede con i poteri del C.d.A.
Tali atti devono però essere ratificati dal Consiglio: in caso contrario non hanno effetti verso terzi.

Il presidente può delegare la firma sociale ad uno dei consiglieri.

 

Art. 14 – La modifica del presente statuto può essere richiesta dalla maggioranza dei soci, purché non ne venga vanificato o sminuito lo scopo sociale (Art. 1).

 

Art. 15 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si faccia riferimento al “Regolamento del Consorzio” ed alle leggi vigenti.

 

 

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