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Piedicavallo, 20 giugno 2003

 Allegato A allo Statuto,

Statuto del Consorzio Forestale “Piedicavallo”

Costituitosi il 6 novembre 1980 con atto notarile presso il

Notaio Caroli Avv. Cosimo, via Bertodano 11, Biella,

con 98102 del repertorio e 22434 di raccolta,

registrato a Biella il 26-11-1980 al N. 5548

  

Art. 1 - Allo scopo di valorizzare la funzione economica e ambientale del bosco e della foresta dell’Alta Valle Cervo, per recuperare zone abbandonate od irrazionalmente coltivate, per attuare urgentemente sistemazioni e miglioramenti di zone interessate da degradazioni del bosco e del cotico erboso, si costituisce il Consorzio Forestale “Piedicavallo”.

 

Art. 2 – Il Consorzio ha la durata di 99 anni dalla data dell’atto costitutivo e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.

Art. 3 – Sono organi del Consorzio:

         L’assemblea dei Soci.

         Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

 

Art. 4 – L’amministrazione del Consorzio è affidata al C.d.A. , eletto dall’Assemblea dei Soci.

Il C.d.A. è composto da cinque membri che eleggono un presidente, un vice presidente ed un segretario. La tenuta contabile (cassiere) può essere conseguita da un membro del C.d.A. o da un socio.

Possono partecipare alle sedute del C.d.A. , a titolo esclusivamente consultivo:

         I rappresentanti del Comune di Piedicavallo e della Comunità Montana “ La Bürsch”

         I soci ai quali il C.d.A. debba dare o chiedere spiegazioni.

In caso di assenza o impedimento del presidente possono fare le sue veci il vice-presidente o il segretario, salvo che il C.d.A. non disponga diversamente.

I soci possono farsi rappresentare  nell’assemblea e nel C.d.A. anche per delega.

 

Art. 5 – I consiglieri permangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

Qualora venisse a mancare un consigliere, il C.d.A. può cooptare un socio per la durata del mandato. Detta cooptazione dovrà essere notificata nella prima assemblea.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente alle riunioni per tre sedute consecutive verrà dichiarato decaduto e sarà sostituito.

 

Art. 6 – Il C.d.A. è convocato dal presidente qualora lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due consiglieri.

 

Art. 7 – Le delibere del C.d.A. sono valide qualora intervenga la maggioranza dei consiglieri e le approvino la maggioranza degli intervenuti. Il consigliere personalmente interessato si astiene dal voto.

Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale quello del presidente, mentre in quelle segrete la parità impone la reiezione della proposta.

 

Art. 8 – Possono esser soci del Consorzio tutti i possessori, persone fisiche o giuridiche, di proprietà iscritte nel Catasto del Comune di Piedicavallo dopo aver fatto domanda di ammissione e dichiarazione scritta di adesione piena ed intera al presente atto e dichiarato di sottoporsi a tutti gli obblighi e norme sociali. I proprietari possono aderire con tutte o alcune delle loro proprietà.

I proprietari possono essere rappresentati dai loro eredi.

Il C.d.A., verificati i requisiti richiesti, delibera l’ammissione.

I soci verranno inseriti in un elenco (cartaceo o informatico) detto “libro dei soci”.

 

Art. 9 – Il recesso del socio deve essere notificato con preavviso di almeno un anno al C.D.A. per iscritto e sarà annotato sul “libro dei soci”. Spetta al C.d.A. determinare l’entità di eventuali danni arrecati dal socio recedente.

 

Art. 10 – Il C.d.A. può procedere all’espulsione del socio che venga a trovarsi, dopo l’iscrizione, in situazione di evidente violazione dello Statuto.

 

Art. 11 – Le modalità e cadenze delle riunioni dell’assemblea dei soci vengono definite nel “Regolamento del Consorzio”.

 

Art. 12 – Il C.d.A. è incaricato della gestione del Consorzio essendo di sua competenza tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

Art. 13 – Il presidente del C.d.A. rappresenta il Consorzio di fronte a terzi. Egli ha la firma sociale.

Nei casi di urgenza il presidente provvede con i poteri del C.d.A.
Tali atti devono però essere ratificati dal Consiglio: in caso contrario non hanno effetti verso terzi.

Il presidente può delegare la firma sociale ad uno dei consiglieri.

 

Art. 14 – La modifica del presente statuto può essere richiesta dalla maggioranza dei soci, purché non ne venga vanificato o sminuito lo scopo sociale (Art. 1).

 

Art. 15 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si faccia riferimento al “Regolamento del Consorzio” ed alle leggi vigenti.

 

 


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Regolamento del Consorzio Forestale Piedicavallo

 (Integra lo "Statuto")

 

1) - I proprietari di lotti compresi nel Catasto Terreni di Piedicavallo possono associarsi al consorzio come:

Soci UTENTI
o
Soci ORDINARI

Sono soci Utenti coloro che intendono utilizzare le strutture del Consorzio (p. es. Pista Forestale). Questi soci sono tenuti, all’atto dell’iscrizione, a pagare una quota che verrà stabilita dall’assemblea annuale dei soci.

Sono soci Ordinari coloro che non sono interessati o non possono utilizzare alcuna struttura del consorzio. Non pagano nulla all’atto dell’iscrizione. Potranno diventare soci Utenti quando vorranno, versando allora la quota stabilita.

I soci mantengono pieno possesso delle loro proprietà; l’iscrizione consiste in un mandato al Consorzio affinché, nei tempi e modi possibili, intervenga sul territorio.

 

2) - L’assemblea dei soci si riunisce ogni qualvolta si ritenga necessario ed almeno una volta all’anno, nel mese di novembre.
salvo gravi impedimenti, per esaminare l’attività svolta dal C.d.A. ed il bilancio.
Gli avvisi di assemblea verranno affissi in vista con almeno 15 giorni di anticipo. Si ritiene valida l’assemblea qualora sia presente almeno la maggioranza dei soci in prima convocazione, o coi presenti in seconda convocazione.

Si ritiene valido il deliberato dell’assemblea qualora sia approvato dalla maggioranza relativa dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare per delega, con un massimo di cinque deleghe.

 

3) - Visto lo scopo sociale (Art. 1 dello Statuto), eventuali utili saranno reinvestiti in opere sul territorio.

 

4) - Per l’adempimento dello scopo sociale il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) può avvalersi dell’assistenza di coloro, persone fisiche o giuridiche, che non fanno parte del Consorzio.

 

 

5) - I fondi per il conseguimento dello scopo sociale saranno reperiti dalla cassa del Consorzio stesso e se possibile da stanziamenti pubblici.

 

6) - L’assegnazione dei lavori per il conseguimento dello scopo sociale viene eseguita nel rispetto delle leggi vigenti.

 

7) - Nel caso di utili ricavati da lotti dei soci (p. es. taglio di legna) questi verranno ripartiti tra i proprietari in proporzione alla loro superficie e nella misura del 70%. Il resto rimarrà nella cassa del Consorzio.

 

8) - Ogni socio ha la possibilità di usufruire del taglio di legna sulla sua proprietà per uso personale.

Per tagli superiori alle 20 piante deve esse inviata al Consorzio una comunicazione anticipata di 30 giorni. Si ricorda che i tagli devono sempre avvenire nel rispetto delle vigenti leggi.
Qualora il socio provvedesse autonomamente alla gestione del taglio, il ricavato resterà al socio per intero.

 

9) - I soci si impegnano a non intralciare l’attività del Consorzio e dei soci stessi nel conseguimento dello scopo sociale.

 

10) - L’utilizzo della Pista Forestale con mezzo motorizzato, oltre ad essere riservato ai soci Utenti e relativi aventi diritto ( parenti di 1° grado, affini, usufruttuari ed affittuari ), è soggetto ad un contributo stabilito annualmente dall’assemblea dei soci. All’atto del pagamento della quota annuale, il socio riceverà un tesserino che dovrà esporre in modo visibile sul proprio mezzo di trasporto ed una chiave.
Il tesserino è valido per uno degli automezzi della famiglia.
Se il socio desidera far transitare contemporaneamente più automezzi del nucleo famigliare dovrà premunirsi di più tessere pagando la relativa quota.
Ė vietato cedere a terzi sia la tessera che la chiave, ed è vietato percorrere la pista con autocarri o motofurgoni sprovvisti di trazione integrale.

 

11) - I soci sono tenuti a comunicare al C.D.A. le eventuali variazioni anagrafiche (vendite, successioni ecc.).  

 

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